presentato il 04/05/2016 in Assemblea del Senato da Roberto RUTA (PD) e altri 26 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Accantonato)
testo emendamento del 04/05/16
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. È punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro, fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti;
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante;
è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro, chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate.
Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti;
è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro, chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai capoversi precedenti; oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti i compravenduti».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO