Proposta di modifica n. 23.203 al ddl S.2228 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Respinto (Le parole da: «Al comma» a: «di euro» respinte; seconda parte preclusa)

testo emendamento del 04/05/16

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Al comma 2, capoverso «Art. 25-quater», apportare le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «del 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10.000»;

            b) infine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Superato il limite di 25.000 euro per l'anno in corso, a partire dagli anni successivi il contribuente deve essere titolare di partita Iva. Possono essere considerati raccoglitori occasionali solo le persone fisiche. Non sono mai considerati occasionali coloro che cedono prodotto derivante da tartufaia controllata o coltivata. L'acquirente professionale è tenuto a emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il numero del tesserino o eventuale esonero, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta dichiarando di essere sotto la soglia di 10.000 euro. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».