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Proposta di modifica n. 23.204 al ddl S.2228 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G23.204)

testo emendamento del 04/05/16

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Al comma 2, capoverso «art. 25-quater», apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «del 22 per cento» con le parole: «di euro 10.000» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Superato il limite di euro 25.000, il contribuente è tenuto per l'anno successivo a munirsi di partita IVA. Possono essere considerati raccoglitori occasionali solo le persone fisiche. Non sono mai considerati occasionali coloro che cedono il prodotto derivante da tartufaia controllata o coltivata.»;

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. L'acquirente professionale è tenuto ad emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta ai sensi dei comma 1. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».