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Proposta di modifica n. 34.3 al ddl S.2287 in riferimento all'articolo 34.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 05/05/16

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Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sopprimere le parole: «spettacoli viaggianti e attività circensi»;

            b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole; «degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi»;

            c) sopprimere la lettera h) del comma 4.

        Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.

(Riconoscimento delle attività circensi e divieto di utilizzo di animali

nelle attività circensi)

        1. La Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività, la conservazione nonché il tramandarsi delle attività umane tipiche del settore.

        2. In tutte le norme vigenti le parole: ''circo equestre'', ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalla seguente: ''circo''.

        3. È vietato l'esercizio della professione ai circhi italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4 del presente articolo, per le loro attività di spettacolo. È altresì vietato l'ingresso in Italia ai circhi non italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4 del presente articolo, per le loro attività di spettacolo.

        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle imprese dello spettacolo circense, ivi comprese le mostre e le esposizioni comunque a carattere itinerante, l'uso di esemplari di animali appartenenti alle specie elencate nel congiunto degli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni; nonché ogni ulteriore acquisizione di animali e tutte quelle attività che abbiano come componente fondamentale l'uso forzato, addestrato o naturale, di un animale. Ai fini del presente articolo, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività appartenenti alla stessa impresa.

        5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al primo capoverso del comma 3 sono tenute a comunicare, con documento scritto da inviare alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del. lavoro, della salute e delle politiche sociali, il numero complessivo degli animali da esse detenuti specificandone per ciascuno il tipo, il sesso, l'età, la provenienza e l'eventuale presenza di gestazioni in corso, nonché la possibilità di nuova collocazione in una struttura zoologica fissa espressamente individuata e presso la quale non sono messi in atto spettacoli che utilizzino animali.

Art. 34-ter.

(Istituzione della Commissione per la gestione degli animali dismessi

dai circhi e dagli spettacoli viaggianti)

        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata ''Commissione''. La Commissione ha il compito di agevolare la dismissione degli animali detenuti nei circhi, proponendo sistemazioni alternative, secondo le modalità previste dal regolamento adottato ai sensi del comma 4.

        2. La Commissione è composta:

            a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato, che la presiede;

            b) dal direttore della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato;

            c) dal capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

            d) dal direttore del Servizio CITES – controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

            e) dal presidente della Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;

            j) da tre rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali o della natura riconosciute persone giuridiche, di cui uno indicato dalla Lega anti vivisezione (LAV) e uno dal Fondo mondiale per la natura (WWF);

            g) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dall'Ente nazionale circhi.

        3. La Commissione rimane in carica per tre anni ed è rinnovata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino alla totale dismissione degli animali detenuti nei circhi. La partecipazione alla Commissione è a titolo totalmente gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi spese.

        4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento della Commissione e per la ripartizione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo finalizzate alla gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti. Le indicazioni date dalla Commissione in relazione alla sistemazione alternativa degli animali detenuti nei circhi sono vincolanti per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis. Il mancato rispetto di tali indicazioni comporta, per le imprese inadempienti e fino a quando esse non vi ottemperano, l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense.

        5. La Commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        6. Per il sostentamento e la cura degli animali dismessi durante la fase transitoria è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

        7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34-quater.

(Divieti e sanzioni)

        1. Alle imprese, di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis, non è consentito:

            a) utilizzare strumenti che limitano le minime possibilità di movimento, quali catene, collari, impedimenti elettrici o quanto altro impedisca a un animale di muoversi liberamente in uno spazio, anche se limitato da recinti o gabbie;

            b) promuovere, presso le Scuole di ogni ordine e grado, le attività da esse esercitate che prevedono l'uso di animali;

            c) promuovere i propri spettacoli con l'esposizione di animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

        2. È vietata la pubblicità e la promozione, tramite i mezzi di informazione radiotelevisivi e a mezzo stampa, dei circhi e degli spettacoli viaggianti che fanno impiego di animali.

        3. Sono fatte salve le norme e le disposizioni vigenti in materia di maltrattamento degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189, e all'articolo 727 del codice penale, nonché in materia di trasporto e di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

        4. La violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis è punita con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro.

        5. La violazione del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense da sei mesi a dodici mesi, nonché con la reclusione del responsabile del circo stesso da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e la reclusione responsabile del circo è da un anno a due anni.

        6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 34-bis è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 35.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e l'ammenda è da 25.000 euro a 50.000 euro.

        7. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per un anno e con la reclusione da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per due anni e la reclusione è da un anno a due anni.

        8. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da 5.000 euro a 10.000 euro.

Art. 34-quinquies.

(Accesso ai finanziamenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337)

        1. A partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono utilizzate solo in favore dei circhi e degli spettacoli viaggianti che non fanno impiego di animali e l'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla presentazione della documentazione atte stante il non impiego di animali. Quanto attestato nella documentazione è sottoposto a verifica tramite ispezione da parte dei competenti servizi veterinari».