Proposta di modifica n. 10.29 al ddl S.662 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Respinto

testo emendamento del 30/05/13

RESPINTO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 12 del decreto-Iegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

            ''1-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 1-sexies del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.''».