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Articolo aggiuntivo n. 1.0.100 al ddl S.2299 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 11/05/2016 in Assemblea del Senato dalla Commissione.
  • status: Precluso

testo emendamento del 11/05/16

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

        1. A decorrere dall'anno 201 7, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.

        2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo l, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».