Sub Emendamento n. 1.0.200/100 dell'emendamento 1.0.200 al ddl S.2299 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso
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testo emendamento del 11/05/16

sharingList();All'emendamento 1.0.200, dopo il comma 1, inserire il seguenti:

        «1-bis. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.

        1-ter. Il personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria che abbia ricevuto il pagamento in ritardo, oltre il trentesimo giorno successivo al mese di riferimento, ha diritto ad un risarcimento pari a 100 euro per ogni mensilità di pagamento corrisposta in ritardo«.

        Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-ter, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge q luglio 2015, n. 107».