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Articolo aggiuntivo n. 2.03 ai ddl C.2839 , C.3004 , C.3006 , C.3147 , C.3172 , C.3438 , C.3494 , C.3610 , C.3663 , C.3693 , C.3694 , C.3708 , C.3709 , C.3724 , C.3731 , C.3732 , C.3733 , C.3735 , C.3740 , C.3788 , C.3790 , C.3811 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 12/05/16

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione di una Commissione per l'individuazione del sistema di garanzia democratica all'interno dei partiti e dei gruppi politici organizzati).

  1. È istituita, presso il Ministero degli Interni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la «Commissione per l'individuazione del sistema di garanzia democratica all'interno dei partiti e dei gruppi politici organizzati», di seguito denominata Commissione.
  2. La Commissione è composta da cinque membri esperti in materia di diritto costituzionale, con il compito di individuare, entro sei mesi dall'istituzione della stessa, sistemi vincolanti di garanzia democratica all'interno dei partiti e gruppi politici organizzati, in particolare in riferimento all'elezione delle principali cariche interne, quali Segreteria, Presidenza, Organi di garanzia, nonché Tesoreria, che assicurino la piena conformità a quanto stabilito dall'articolo 49 della Costituzione in tema di trasparenza e democrazia interna ai partiti e ai gruppi politici organizzati.
  3. Il Presidente e i componenti della Commissione sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro dell'interno.
  4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo.