Proposta di modifica n. 10.36 al ddl S.662 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 30/05/13

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, inserire il seguente:

        ''10-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestua1mente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si. applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni''».