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Articolo aggiuntivo n. 1.0.2 al ddl S.2299 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/05/16

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APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia)

 

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale del 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994. n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle Regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna Regione del 50 per cento dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna Regione, individuata con il decreto di cui al comma 2.

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1,le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse.

4-bis. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 114 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113, lettera i), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.”