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Proposta di modifica n. 6.18 al ddl S.2232 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 12/05/16

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RITIRATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'istituzione di trust, previsti dal presente articolo è ammesse a condizione che il trust individui come finalità esclusiva, il perseguimento dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, che si intende, altrimenti, nullo».