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Proposta di modifica n. 6.57 al ddl S.2232 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 12/05/16

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RITIRATO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei fondi istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gestiti da "intermediari filantropici" le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

        7-ter. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati in favore dei fondi istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gestiti da «intermediari filantropici», si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nei limiti innalzati rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

        7-quater. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente mutatis mutandis, nel regolamento istitutivo del fondo gestito da "intermediari filantropici", le condizioni di cui al comma 3 lettere b), c), d), f), g) e h) del presente articolo ed i trasferimenti ed erogazioni in favore del fondo siano gravati da vincolo di destinazione a favore del fondo, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile.

        7-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7-bis a 7-quater, valutate in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

        Conseguentemente, al comma 8 dopo le parole: «commi 1, 4 e 5» aggiungere le seguenti: «e 7-bis», e dopo le parole: «comma 7», aggiungere le seguenti: «e 7-ter».