Proposta di modifica n. 6.61 al ddl S.2232 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 12/05/16

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RITIRATO

Al comma 9 aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire presso di sé un organo di controllo che assicuri, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 della Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità, la realizzazione di tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà».