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Proposta di modifica n. 1.16 al ddl C.2874-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/05/16

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;
   b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nazionali o religiosi» sono inserite le seguenti: «la pena è aumentata se la propaganda o l'istigazione si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro»;
   c) al comma 1, la lettera b) è soppressa.

  2. L'articolo 414 del codice penale è così sostituito:
  «414 – Istigazione a delinquere.
  Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
   1) con la reclusione da uno a quattro anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
   2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

  Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
  Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
  Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà, se invece l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti si fondano su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro, la pena è aumentata di un terzo,».