presentato il 17/05/2016 in II Giustizia della Camera da Vittorio FERRARESI (M5S) e altri 12 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 17/05/16
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nazionali o religiosi» sono inserite le seguenti: «la pena è aumentata se la propaganda o l'istigazione si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro»;
c) al comma 1, la lettera b) è soppressa.
2. L'articolo 414 del codice penale è così sostituito:
«414 – Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a quattro anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà, se invece l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti si fondano su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro, la pena è aumentata di un terzo,».