Proposta di modifica n. 1.7 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (DECADUTO)

testo emendamento del 17/05/16

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Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        «2-bis. Per atto sanitario si intendono tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione del paziente, sia svolte autonomamente dalle singole professioni sanitarie, che in modo coordinato, subordinato o in equipe, anche mediante personale a qualunque titolo operante.

        2-ter. Presupposto fondante della liceità dell'atto sanitario è il consenso del paziente.

        2-quater. L'esecuzione dell'atto sanitario comporta pertanto rischi intrinseci di danno al paziente che rappresentano statisticamente il possibile esito o coesito negativo delle prestazioni sanitarie rese e pertanto – nel caso di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali e regionali – sono da considerarsi interne ai LEA e quindi comunque riconducibili alla responsabilità del Servizio sanitario nazionale (SSN)».