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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/05/16

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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Ai fini della presente legge, le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie organizzano al loro interno un servizio di monitoraggio, attraverso un corretto Data Quality Management, prevenzione, gestione dei rischi ed eventi avversi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».