Proposta di modifica n. 1.11
al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 17/05/2016 in XII Igiene e sanita' del Senato da Giuseppe RUVOLO (GAL-UDCeDC) e altri
status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)
testo emendamento del 17/05/16
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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico il cui direttore sanitario sia iscritto all'albo degli Odontoiatri».