Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/05/16

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Unità di monitoraggio per la gestione del rischio clinico)

        1. Per consentire la valutazione dei rischi, prevenire la reiterazione degli eventi avversi e garantire idonea copertura assicurativa o altra analoga misura ex L. 114/2014, le strutture sanitarie pubbliche, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituiscono al loro interno le Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio così come previsto dalla L. 208/2015, che raccolgono i dati e li trasmettono semestralmente ai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente di cui al successivo articolo 2, comma 4».