presentato il 17/05/2016 in XII Igiene e sanita' del Senato da Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (NcI) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 17/05/16
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Unità di monitoraggio per la gestione del rischio clinico)
1. Per consentire la valutazione dei rischi, prevenire la reiterazione degli eventi avversi e garantire idonea copertura assicurativa o altra analoga misura ex L. 114/2014, le strutture sanitarie pubbliche, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituiscono al loro interno le Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio così come previsto dalla L. 208/2015, che raccolgono i dati e li trasmettono semestralmente ai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente di cui al successivo articolo 2, comma 4».