presentato il 17/05/2016 in XII Igiene e sanita' del Senato da Giuseppe RUVOLO (GAL-UDCeDC) e altri
status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)
testo emendamento del 17/05/16
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Esercizio dell'attività odontoiatrica)
1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico il cui direttore sanitario sia iscritto all'albo degli Odontoiatri.
2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in non più di due strutture di cui ai commi 1 e 2.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».