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Articolo aggiuntivo n. 2-bis.02 al ddl C.3822 in riferimento all'articolo 2-bis.

testo emendamento del 19/05/16

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis-1.
(Deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 1 del DPCM 31 dicembre 2014, in materia di assunzioni di ricercatori nonché di professori di prima e seconda fascia).

  1. A partire dall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, si provvede per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-ter e per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte dei risparmi derivanti dal successivo comma 2-quater.
  2-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.
  2-quater. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: «24 per cento» con le seguenti: «25 per cento».