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Proposta di modifica n. 3.222 al ddl S.1324 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Respinto

testo emendamento del 19/05/16

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Al comma 1, capoverso «Art. 8.», comma 15, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            «b-bis) assumere nel rispetto dell'integrità funzionale dell'ordine la rappresentanza esponenziale a livello nazionale della professione gestendo in autogovemo le risorse economiche stanziate dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale per le sue competenze;

            b-ter) esercitare per il relativo albo le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie come individuate dallo statuto;

            b-quater) designare a livello nazionale, per la specifica professione, i rappresentanti della Federazione presso Commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale;

            b-quinquies) dare direttive di massima alle Commissioni di albo provinciali per la soluzione delle controversie relative alla specifica professione, fra sanitari o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti l'esercizio professionale».