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Proposta di modifica n. 1.6 al ddl S.1522 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/05/16

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All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Istituzione del registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche di governo)

        1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi giuridicamente rilevanti nei confronti dei decisori pubblici, conformandosi ai princìpi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.

        2. Con accordo interistituzionale degli Organi Costituzionali o di rilevanza Costituzionale della Repubblica Italiana, sentite le organizzazioni di settore, comparativamente più rappresentative a livello nazionale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le risorse e i mezzi disponibili a legislazione vigente, il registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche di governo.

        3. La gestione del registro, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri si svolge nel rispetto dei princìpi generali costituzionalmente tutelati e in particolare dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

        4. La gestione del registro, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolge nel rispetto del diritto dei deputati al Parlamento Italiano e al Parlamento europeo di esercitare il loro mandato parlamentare senza restrizioni.

        5. La gestione del registro, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, non incide sulle. competenze o prerogative degli Organi di cui al comma 2, né condiziona i loro rispettivi poteri organizzativi.

        6. Gli Organi di cui al comma 2 si adoperano per trattare in maniera analoga tutti gli operatori che esercitano attività analoghe e per garantire condizioni paritarie nella registrazione di organizzazioni e liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche di Governo.

        7. Il registro è strutturato nel modo seguente:

            a) disposizioni sull'ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni;

            b) categorie di registrazione;

            c) informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria;

            d) codice di condotta;

            e) meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami;

            f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi.

            g) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione di esperti formata dai rappresentanti degli Organi di cui al comma 2, sentite le organizzazione di settore comparativamente più rappresentative, stabilisce quanto alle precedenti lettere da a) a f).

        8. Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività, diverse da quelle di cui ai commi 13, 16 e 17, svolte allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni della Repubblica; a prescindere dal luogo in cui sono condotte e dai canali o mezzi di comunicazione impiegati — ad esempio l'esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri studi (think-tanks), le piattaforme, i forum, le campagne e le iniziative adottate a livello locale.

        9. Ai fini delle presente legge, per «influenza diretta» si intende l'influenza esercitata mediante contatto diretto o comunicazione diretta con le istituzioni della Repubblica o altra azione che faccia seguito a tali attività, mentre per «influenza indiretta» si intende l'influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l'opinione pubblica, oppure conferenze o avvenimenti sociali mirati alle istituzioni della Repubblica.

        In particolare, dette attività comprendono:

            – i contatti con i membri e i loro assistenti, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni della Repubblica;

            – la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi;

            – l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, attività promozionali, conferenze o avvenimenti sociali, cui siano stati invitati membri e loro assistenti, funzionari o altri agenti delle istituzioni della Repubblica; nonché

            – i contributi volontari e la partecipazione a consultazioni o audizioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici della Repubblica ovvero ad altre consultazioni pubbliche.

        10. Sono chiamati registrarsi, a prescindere dal loro stato giuridico, tutte le organizzazioni e i liberi professionisti che svolgano attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, siano esse in corso o in preparazione.

        11. Qualsiasi attività rientrante nell'ambito di applicazione del registro e svolta a contratto da un intermediario che fornisca consulenza legale o altra consulenza professionale comporta l'ammissibilità alla registrazione sia per l'intermediario sia per il suo cliente. L'intermediario deve dichiarare tutti i clienti vincolati da tali contratti, nonché le entrate relative a ciascun cliente derivanti da attività di rappresentanza quali definite. L'adempimento di tale obbligo non esonera i clienti dal registrarsi e dall'includere nei propri preventivi di spesa il costo di eventuali attività subappaltate a intermediari.

        12. Le organizzazioni sono ammissibili alla registrazione soltanto se svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, che si traducano in una comunicazione diretta o indiretta con le istituzioni della Repubblica. Le organizzazioni inammissibili possono essere radiate dal registro.

        13. Le attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale di altra natura non rientrano nell'ambito di applicazione del registro se:

            a) consistono in attività di consulenza e relazioni con enti pubblici destinate a informare più dettagliatamente i clienti in merito a una situazione giuridica generale o alla loro situazione giuridica specifica, ovvero a consigliarli in ordine all'opportunità o all'ammissibilità di un'azione legale o amministrativa nel quadro legislativo e regolamentare vigente;

            b) consistono in consulenze fornite ai clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del diritto pertinente;

            c) consistono in analisi e studi, elaborati per i clienti, sui potenziali effetti di eventuali modifiche legislative o regolamentari sulla loro situazione giuridica o sul loro settore di attività;

            d) consistono nella rappresentanza in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi;

            e) si riferiscono all'esercizio del diritto fondamentale del cliente a un processo equo, compreso il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, come le attività esercitate da avvocati o altri professionisti.

        14. Le attività che sono direttamente collocate a uno specifico procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui siano parti un'impresa e i suoi consulenti, e che non siano di per sé intese a modificare il quadro giuridico vigente, esulano dall'ambito di applicazione del registro. Il presente comma si applica a tutti i settori di attività presenti nell'Unione europea.

        15. Le seguenti attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando sono intese a influenzare le istituzioni della Repubblica, i loro membri e i rispettivi assistenti, o i loro funzionari o altri agenti:

            a) la prestazione di assistenza tramite rappresentanza o mediazione, o la fornitura di materiale promozionale, comprese l'argomentazione e la redazione;

            b) la prestazione di consulenza tattica o strategica, in particolare il sollevamento di questioni per il loro contenuto o i tempi della loro comunicazione sono intese a influenzare le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i rispettivi assistenti o i loro funzionari o altri agenti.

        16. Le attività delle parti sociali in quanto attori del dialogo sociale (sindacati, associazioni di datori li lavoro ecc.) non rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando dette parti sociali esercitano il ruolo loro conferito da disposizioni di legge. Il presente comma si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi ente specificamente designato a svolgere un ruolo istituzionale.

        17 Le attività rispondenti a richieste dirette e individuali delle istituzioni della Repubblica o di deputati al Parlamento della Repubblica o del Parlamento europeo, come le richieste specifiche o periodiche di informazioni concrete, dati o consulenze, non rientrano nell'ambito di applicazione del registro.

        18. Il registro non si applica alle chiese e alle comunità religiose. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o le persone giuridiche, gli uffici e le reti istituiti per rappresentare chiese e comunità religiose nelle loro relazioni con le istituzioni della Repubblica, come pure le loro associazioni, sono chiamati a registrarsi.

        19. Il registro non si applica ai partiti politici. Tuttavia, qualsiasi organizzazione da essi istituita o sostenuta, che svolga attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, è chiamata a registrarsi.

        20. Il registro non si applica ai servizi governativi degli Stati membri, ai governi di paesi terzi, alle organizzazioni intergovernative internazionali e alle loro missioni diplomatiche.

        21. Le autorità pubbliche regionali e i loro uffici di rappresentanza non sono chiamati a registrarsi, ma possono farlo se lo desiderano. Ogni associazione o rete creata per rappresentare collettivamente le regioni è chiamata a registrarsi.

        22. Tutte le autorità pubbliche subnazionali diverse da quelle di cui al comma 21 (come le amministrazioni locali e comunali o le città o i loro uffici di rappresentanza o le loro associazioni o reti) sono chiamate a registrarsi.

        23. Le reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva prive di stato giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono chiamate a registrarsi. I membri di tali forme di attività collettiva designano un rappresentante che agisca quale persona di contatto, responsabile delle relazioni con il segretariato congiunto del registro per la trasparenza.

        24. Le attività da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla registrazione sono quelle mirate, direttamente o indirettamente, alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi della Repubblica, nonché ai loro membri e ai rispettivi assistenti e ai loro funzionari e altri agenti.

        25. Le reti, federazioni, associazioni o piattaforme nazionali o locali sono incoraggiate a elaborare orientamenti comuni e trasparenti affinché i loro membri possano individuare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Esse sono altresì chiamate a rendere pubblici tali orientamenti.

        26. Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:

            a) consentono che le informazioni da loro fornite ai fini della registrazione diventino di pubblico dominio;

            b) si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta e, se nel caso, a trasmettere il testo di eventuali codici deontologici cui siano vincolate;

            c) garantiscono la correttezza delle informazioni fornite e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;

            d) consentono che le segnalazioni o i reclami che li riguardano siano trattati in base alle disposizioni del codice di condotta;

            e) consentono ad essere soggette ai provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta e riconoscono che i provvedimenti sanzionatori possono essere loro applicati in caso di inosservanza del codice di condotta;

            f) prendono atto che gli Organi di cui al comma 2 possono, su richiesta, essere tenute a rendere noti la corrispondenza e altri documenti relativi alle attività dei soggetti registrati.

        27. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è responsabile di tutti i principali aspetti operativi e adotta di comune intesa con i Segretari Generali degli Organi di cui al comma 2, ove applicabili direttamente, le misure necessarie per dare attuazione alla presente legge.

        28. Gli Organi di cui al comma 2 conservano la facoltà di utilizzare il registro in maniera indipendente per i propri specifici obiettivi.

        29. Gli Organi di cui al comma 2 organizzano attività di formazione appropriate e progetti di comunicazione interna adeguati per promuovere la conoscenza del registro e delle procedure di segnalazione e di reclamo presso i propri membri e il proprio personale.

        30. Gli Organi di cui al comma 2 adottano le misure appropriate per promuovere all'esterno la conoscenza del registro e il suo utilizzo.

        31. Una serie di statistiche di base, estratte dalla banca dati del registro, è regolarmente pubblicata sul sito web del registro per la trasparenza contenuto nel portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è accessibile mediante un motore di ricerca di facile utilizzo il contenuto pubblico di tale banca dati è disponibile in fermati elettronici a lettura ottica.

        32. Una relazione annuale sulla gestione del registro è presentata al Parlamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione annuale fornisce informazioni concrete sul registro, sul suo contenuto e sul suo andamento ed è pubblicata ogni anno per l'anno civile precedente.

        33. I titoli di accesso al Parlamento e agli alti Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale sono rilasciati alle persone che rappresentano o lavorano per organizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del registro unicamente qualora tali organizzazioni o persone siano registrate. La registrazione, tuttavia, non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tali titoli di accesso. Il rilascio e il controllo dei titoli di accesso di lunga durata restano procedimenti interni di competenza delle singole Istituzioni.

        34. Gli Organi di cui al comma 2 offrono incentivi, nell'ambito dei loro poteri-amministrativi, al fine di incoraggiare la registrazione al registro di cui alla presente legge.

        35. Tra gli incentivi di cui al comma 34, possono figurare i seguenti:

            – la trasmissione agevolata di informazioni, in particolare mediante indirizzari specifici;

            – la partecipazione in qualità di intervenienti alle audizioni delle commissioni provvedimenti relativi alla trasmissione di informazioni ai soggetti registrati in occasione di consultazioni pubbliche;

            – provvedimenti relativi ai gruppi di esperti e ad altri organi consultivi;

            – indirizzari specifici.

        36. Chiunque, utilizzando il modulo di comunicazione disponibile sul sito «web» del registro, può effettuare segnalazioni e presentare reclami concernenti eventuali inosservanze del codice di condotta.

        37. Chiunque può presentare un reclamo formale qualora presuma un'inosservanza del codice di condotta, diversa da un errore di fatto, da parte di un soggetto registrato. I reclami sono fondati su fatti concreti riguardanti la presunta inosservanza del codice di condotta.

        38. Qualora nell'ambito delle procedure di cui ai commi 36 e 37, si constati ripetuti episodi di mancata cooperazione o comportamento scorretto oppure un'inosservanza grave del codice di condotta, il soggetto registrato di cui trattasi è radiato dal registro per un periodo di uno o due anni, con menzione pubblica del provvedimento nel registro.

        39. Il registro è sottoposto a riesame ogni 3 anni.

        40. Sono apportate alla legislazione vigente le altre modificazioni connesse e conseguenti, conformi ai principi di cui alla presente legge».