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Proposta di modifica n. 2.27 al ddl S.1522 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/05/16

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Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

            «c-bis) ''portatori di interessi particolari'', i datori di lavoro che intrattengono rapporti con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi in modo stabile, di cui alla lettera a) nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della medesima attività».