Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2.0.1 al ddl S.1522 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/05/16

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

        1. Possono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari i soggetti di seguito indicati:

            a) i liberi professionisti e i consulenti che hanno svolto nei tre anni precedenti all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 attività di rappresentanza di interessi per conto di società, aziende, movimenti di difesa civica o associazioni che svolgono attività di rappresentanza di interessi, nonché i soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attività sotto la guida di un esperto in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel predetto registro, con riferimento al monitoraggio di atti parlamentari ed all'attività di rappresentazione'verso le amministrazioni pubbliche;

            b) i dipendenti di società nella cui ragione sociale è espressamente indicata l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

            c) i dipendenti con deleghe specifiche di società nazionali e multinazionali, di associazioni, anche di ordini professionali, di movimenti civici e associativi in favore dei consumatori e di organizzazioni non governative.