presentato il 19/05/2016 in I Affari Costituzionali del Senato da Francesco VERDUCCI (PD)
testo emendamento del 19/05/16
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. (Istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi) 1. È istituito presso l'ANAC il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato ''Registro''.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi nel 'Registro. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.
3. Nel Registro sono indicati i seguenti dati:
a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;
b) i dati identificativi dei portatori di interessi particolari per conto dei quali è svolta l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;
c) gli interessi particolari che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;
d) le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;
e) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con i soggetti per i quali si svolge l'attività di rappresentanza.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto nel registro.
5. L'ANAC trasmette ai decisori pubblici i contenuti del Registro e ne garantisce la pubblicità tramite la pubblicazione sul proprio sito internet.
6. L'ANAC istituisce il Registro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 15.