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Proposta di modifica n. 5.3 al ddl S.1522 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 19/05/16

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Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – (Codice deontologico). – 1. Il Codice deontologico, di seguito denominato ''codice'', stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, prevedendo:

            a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi;

            b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che, risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;

            c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;

            d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

            e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

            f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;

            g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;

            h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;

            i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 150 euro l'anno;

            l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;

            m) le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.

        2. Il Codice deve essere adottato dall'ANAC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Il Codice è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet dell'ANAC».