Articolo aggiuntivo n. 2-sexies.06
al ddl C.3822 in riferimento all'articolo 2-sexies.
presentato il 24/05/2016 in Assemblea della Camera da Nicola CIRACI' (Misto) e altri
testo emendamento del 24/05/16
Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale supplente ad incarichi brevi o saltuari.