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Articolo aggiuntivo n. 2-sexies.06 al ddl C.3822 in riferimento all'articolo 2-sexies.

testo emendamento del 24/05/16

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale supplente ad incarichi brevi o saltuari.