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Articolo aggiuntivo n. 12.0.13 al ddl S.2362 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 25/05/16

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Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. A decorrere dal 1º luglio 2016, per un triennio, le imprese che, in presenza di rilevanti processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, anche derivanti da operazioni ex art. 2112 c.c., stipulino, nel medesimo periodo, accordi sindacali finalizzati all'accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, D.Lgs. n. 148/2015, ed inoltre appartenenti a settori interessati da provvedimenti legislativi volti ad avviare processi di adeguamento e/o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione alfine di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese, operanti nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo I del decreto legislativo 14-9-2015, n. 148, e per le quali la contrattazione collettiva nazionale preveda procedure di confronto sindacale preventive all'attivazione delle procedure ex legge n. 223 del 1991 in tema di riduzione del personale, sono esonerate, per il triennio successivo alla stipula degli accordi sindacali, con riguardo a tutto il personale delle aziende interessate, dal versamento dei contributi di cui all'articolo 2, comma 25, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La durata massima delle richiamate prestazioni straordinarie, in deroga alle normative istitutive del Fondi stessi, è estesa fino a 84 mesi.

        2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per il 2016, 200 milioni per il 2017 e il 2018 e in 100 milioni per il 2019, si provvede nei seguenti termini:

            – all'articolo 11, comma 13, lettera c), sono eliminate le parole da: ''quanto a 101,7 milioni di euro'' fino a ''2019'';

            – ridurre linearmente, in misura pari a 100 milioni di euro per il 2016, 98,3 milioni per il 2017 e 72 milioni per il 2018, tutti gli stanziamenti di parte corrente di carattere rimodulabile di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

        3. Dopo la lettera c) del comma 13 dell'articolo 11 aggiungere la seguente:

            ''c-bis) quanto a 101,7 milioni di euro per il 2017, 128 milioni per il 2018, 100 milioni per il 2019 al finanziamento della misura di cui all'articolo 12-bis''».