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Articolo aggiuntivo n. 1.0.300 al ddl S.2232 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 26/05/16

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una Vita indipendente da piena inclusione sociale)

        Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

            a) Ai sensi degli articoli 2,3, 13, 16, 32, 38 della Costituzione, dell'articolo 19 in materia di Vita indipendente e inclusione nella comunità della Convenzione delle Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italla con la legge 3 marzo 2009, n. 18 e delle finalità sancite dalla presente legge di cui all'articolo 1, comma 1, ogni Ente pubblico competente, in caso di permanenza, temporanea o continua, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera b), adotta tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di propria competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.

            b) Ai fini della realizzazione delle previsioni di cui al comma 1, gli Enti pubblici competenti prevedono l'elaborazione, unitamente al gestore della struttura dove risiede il cittadino con disabilità privo di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che realizzi, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.

            c) Ai fini del contrasto alla permanenza in soluzioni abitative che non consentano una Vita indipendente e la piena inclusione sociale, gli Enti pubblici competenti possono realizzare un progetto di reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per i cittadini con disabilità privi di sostegno familiare che non abbiano reddito ovvero con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà così come individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237».