Articolo aggiuntivo n. 5.0.1 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/05/16

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Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Obbligo di informazione e soggetti legittimati a prestare il consenso)

        1. Il dovere di informazione grava sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha in cura il paziente. Il contenuto di tale obbligo comprende:

            a) la diagnosi;

            b) la prognosi e i rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario;

            c) la prognosi e i rischi conseguenti in caso di esecuzione dell'intervento sanitario;

            d) la tipologia dell'intervento;

            e) le possibili tecniche di intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie alternative, con esposizione dei vantaggi e i rischi prevedibili;

            f) i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto anomali ed eccezionali;

            g) l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli strumenti.

        2. L'urgenza dell'intervento sanitario giustifica una informazione ridotta e senza alcuna formalità.

        3. Le informazioni devono essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile. In ogni caso, le modalità informative devono essere tali da rispettare la dignità del paziente.

        4. Il consenso deve essere espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico si avvalgano di moduli e formulari, questi devono essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro contenuto deve comunque essere illustrato verbalmente secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. La struttura o il medico possono decidere di video registrare l'adempimento del dovere di informazione e la prestazione del consenso.

        5. Il consenso al trattamento sanitario può essere prestato solo:

            a) dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere al momento della prestazione del consenso;

            b) in caso di paziente minore di età, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale, sentito il minore.

        In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico deve senza indugio rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento sanitario. Egualmente deve rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita del minore o dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, il medico deve porre in essere il trattamento sanitario necessario;

            c) in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita dell'amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, deve rivolgersi senza indugio al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno la prestazione sanitaria.

        In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, in assenza dell'amministratore di sostegno, il medico deve porre in essere il trattamento sanitario necessario;

            d) in caso di soggetto non cosciente, non è necessario il consenso al trattamento sanitario da prestare in urgenza indifferibile.

        6. In caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al trattamento deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non meramente programmatica, e deve provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di intendere e di volere.

        7. Fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa ai sensi della presente legge, e di responsabilità penale colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il consenso del paziente alla anestesia totale autorizza il medico a porre in essere tutte le prestazioni sanitarie necessarie e non procrastinabili per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non siano prevedibili secondo l'ordinaria diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del paziente il medico può procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato.

Art. 5-ter.

(Scelte critiche)

        1. In caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, il professionista opera la scelta secondo tali criteri:

            a) il criterio della maggiore idoneità clinica;

            b) a parità di idoneità clinica, il criterio della maggiore urgenza;

            c) a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della richiesta di intervento;

            d) a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la priorità temporale della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non sia stata fondata su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura».