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Proposta di modifica n. 9.2 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile (DECADUTO)

testo emendamento del 26/05/16

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Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. - (Azione diretta verso la struttura pubblica, azione di rivalsa, azione erariale). – 1. L'azione promossa ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile per inadempimento della prestazione sanitaria può essere proposta nei confronti della sola struttura ove quest'ultima sia pubblica o privata accreditata. Non è ammessa, neppure nelle forme di cui all'articolo 74 e seguenti del codice procedura penale, l'azione diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti degli operatori sanitari dipendenti della struttura sanitaria pubblica e privata accreditata, né nei confronti di specializzandi o tirocinanti a qualsivoglia titolo.

            2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni.

            3. L'azione di rivalsa della struttura pubblica nei confronti del dipendente, a pena di inammissibilità della domanda giudiziaria, può essere proposta solo in presenza dei seguenti requisiti:

                a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

                b) quando la sentenza di condanna abbia riconosciuto la responsabilità anche per fatti o condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;

                c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;

                d) l'azione sia proposta non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

                e) sia stato acquisito il parere dell'organo di gestione del contenzioso.

            4. Nel giudizio di rivalsa non è utilizzabile il materiale probatorio formatosi nel giudizio di cui all'articolo 3.

            5. La proposizione dell'azione di rivalsa rende improponibile l'azione erariale da parte della procura della repubblica presso la Corte dei conti.

            6. La procura della Repubblica presso la Corte dei conti può iniziare l'azione di responsabilità erariale solo in presenza dei seguenti requisiti:

                a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

                b) quando la sentenza di condanna abbia fondato la statuizione di responsabilità anche per fatti o condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;

                c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;

                d) quando sia stata acquisita la dichiarazione da parte della struttura sanitaria condannata, di non aver proposto l'azione di rivalsa di cui al comma 1.

            7. Il comma 1 si applica anche con riferimento al personale sanitario dipendente della struttura privata accreditata, ove la prestazione sanitaria inadempiuta sia posta in essere in regime di accreditamento.