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Proposta di modifica n. 10.2 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 10.
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testo emendamento del 26/05/16

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Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti» con le seguenti: «strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste»;

            b) sostituire le parole: «presso l'azienda, la struttura o l'ente» con le seguenti: «le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private».

        Conseguentemente:

        - al medesimo articolo 10:

            1. al comma 2, sostituire le parole: «un'azienda, struttura o ente» con le seguenti: «una struttura»;

            2. al comma 3, sostituire le parole: «aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati» con le seguenti: «strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

            3. al comma 4, sostituire le parole: «aziende, strutture e gli enti» con le seguenti: «strutture»;

            4. al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «strutture sanitarie», inserire le seguenti: «e sociosanitarie pubbliche e private».

        - all'articolo 12:

            1. al comma l, sostituire le parole: «all'azienda, struttura o ente» con le seguenti: «alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

            2. al comma 4, sostituire le parole: «azienda, struttura o ente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata»,

            3. al comma 5, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato» con le seguenti: «la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata».