Proposta di modifica n. 10.3 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/05/16

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Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, sostituire le parole: «devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera,» con le seguenti: «sono obbligati a stipulare contratti di assicurazione ai fini della copertura conseguenti alla responsabilità civile verso terzi e alla responsabilità civile verso prestatori d'opera»;

            b) al primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «in cui non possono essere previste franchigie».