Proposta di modifica n. 13.6 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 26/05/16

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Al comma 1, dopo le parole: «introduttivo del giudizio» aggiungere le seguenti: «Le strutture sanitarie comunicano all'esercente la professione sanitaria l'avvio di trattative stragiudiziali con il paziente, con invito a prenderne parte. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa».