Proposta di modifica n. 14.11 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 26/05/16

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Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapienza della compagnia assicuratrice stessa».