Proposta di modifica n. 14.13 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 26/05/16

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Al comma 3 dopo le parole: «provvede al risarcimento del danno», aggiungere le seguenti: «per una somma pari all'importo eccedente i massimali previsti dai contratti stipulati, fatto salvo il caso di cui alla lettera b, comma 2 del presente articolo».