Articolo aggiuntivo n. 14.0.1 al ddl S.2224 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 26/05/16

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Fondo di solidarietà. sociale per i danni derivanti da Alea Terapeutica)

        1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, è istituito il Fondo di solidarietà sociale per i danni derivanti da Alea Terapeutica (FAT).

        2. Il fondo di solidarietà sociale di cui al comma 1 è istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap).

        3. Il Fondo di solidarietà provvede al risarcimento nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo medesimo e per i danni sofferti non riconducibili a responsabilità professionale del personale medico e/o sanitario e/o a responsabilità della struttura per carenze organizzative, strutturali o di presidi.

        4. Il Ministro della salute con cadenza biennale, sentite le Società scientifiche, individua in apposito elenco le patologie a rischio e determina, per ciascuna, l'ammontare del risarcimento.