Proposta di modifica n. 20.3 al ddl S.2345 in riferimento all'articolo 20.
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testo emendamento del 09/06/16

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Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            1. alla lettera a), premettere la seguente:

                «0a) stabilire che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei propri diritti, delle categorie di diritti o di tipi di opere e di altri materiali protetti a uno o più organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE liberamente scelti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento proprio o dell'organismo medesimo, e che comunque operano secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi del presente articolo;»;

        2. alla lettera m), sostituire le parole: «degli altri organismi di gestione collettiva» con le seguenti: «degli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE» e sostituire le parole da: «, della relazione» fino a: «gestione collettiva» con le seguenti: «e della relazione di trasparenza annuale per gli organismi di gestione collettiva nonché, per quelli»;

        3. dopo la lettera m), inserire le seguenti:

            «m-bis) garantire che gli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti;

            m-ter) prevedere che gli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE siano obbligati a mettere a disposizione dei titolari dei diritti cui abbiano attribuito proventi o effettuato pagamenti, con cadenza almeno annuale, le informazioni concernenti la gestione dei propri diritti;

            m-quater) assicurare procedure che consentano ai titolari dei diritti, agli utilizzatori, agli organismi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della direttiva 2014/26/UE e ad altre parti interessate di notificare alle autorità competenti, designate a tal fine, attività o circostanze che, a loro avviso, costituiscono una violazione delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo, al fine di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive».