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Proposta di modifica n. 1.22 al ddl C.3892 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/06/16

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: all'esercizio dell'impresa inserire le seguenti:, nel limite massimo di un quinto del loro valore e comunque solo nel caso altri beni non siano in grado di garantire il credito concesso,;
   b) sopprimere le parole da: Ove non sia fino alla fine del comma.