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Proposta di modifica n. 10.3 al ddl C.3892 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 21/06/16

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  «b-bis) dopo il primo periodo del comma 860 è inserito il seguente:
   «In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».