presentato il 21/06/2016 in IX Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato
testo emendamento del 21/06/16
LA RELATRICE
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifiche all'articolo 603-bis del codice penale)
1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 603-bis. - (lntermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
b) utilizza, assume o impiega manodopera, mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendola a condizione di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e la multa da 200 a 600 euro per ciascun lavoratore utilizzato. Se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore utilizzato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.''.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.».
Conseguentemente:
All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
al capoverso «Art. 603-bis.1» sostituire le parole: «Per il delitto previsto» con le seguenti: «Per i delitti previsti»;
al capoverso «Art. 603-bis.2» sostituire le parole: «per il delitto previsto» con le seguenti: «per i delitti previsti».