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Articolo aggiuntivo n. 1.0.2 al ddl S.2217 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Assorbito

testo emendamento del 21/06/16

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Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        ''Alla stessa pena soggiace il datare di lavoro che si avvale dell'attività di cui al precedente comma''».