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Articolo aggiuntivo n. 7.0.1 al ddl S.2217 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 21/06/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di due diligence per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero

e dello sfruttamento del lavoro)

        1. Le imprese che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi devono depositare, contestualmente al bilancio di cui alla sezione IX, Capo V, Titolo V, Libro V, del codice civile, la dichiarazione di due diligence per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

        2. La dichiarazione di due diligence per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro di cui al comma 1 registra le azioni intraprese dall'impresa nel corso dell'esercizio annuale al fine di garantire che i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro non abbiano luogo in nessuna delle proprie catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e in nessuna delle proprie filiere produttive.

        3. La dichiarazione di due diligence per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro può includere informazioni relative:

            a) all'organizzazione dell'impresa, alle sue attività e alle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive;

            b) alle politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro che l'impresa adotta;

            c) ai processi di due diligence per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che l'impresa segue nelle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e nelle sue filiere produttive;

            d) alle catene commerciali, di fornitura e filiere produttive dell'impresa in cui si riscontrano maggiori rischi di lavoro nero e sfruttamento del lavoro e alle misure adottate per valutare e gestire tali rischi;

            e) all'efficacia dell'azione intrapresa dall'impresa per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro nelle catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive, misurata con opportuni indicatori;

            f) alla formazione professionale che l'impresa offre al proprio personale al fine di contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

        4. Nei rispettivi siti internet, ciascuna impresa pubblica, in un'apposita sezione denominata politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che rispetti i principi di elevata accessibilità, completezza d'informazione, chiarezza, semplicità di consultazione, la dichiarazione di cui al comma 1».