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Articolo aggiuntivo n. 7.0.12 al ddl S.2217 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Respinto

testo emendamento del 21/06/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

        1. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelli esistenti» sono inserite le seguenti: «o nel caso di attività lavorative nel settore agricolo, nel settore della pesca o nella pastorizia»;

            b) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

                ''b-bis) prodotti adoperati e macchine utilizzate'';

            c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Le attività di cui al comma 1 sono svolte con l'ausilio ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca dalle Capitanerie di porto. Il nominativo del funzionario già formalmente incaricato che coordina l'attività con gli sportelli unici per le attività produttive, come previsto al comma 2, deve essere trasmesso alla Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca alle Capitanerie di porto. Le conseguenti attività di prevenzione sono eseguite dagli enti coinvolti in modalità congiunta''».