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Proposta di modifica n. 9.1 al ddl S.2233 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
argomenti:  

testo emendamento del 22/06/16

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Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «1. Dal 1º gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

        2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136.

        3. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 2, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 1 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

        4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

        5. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,22 milioni di euro per l'anno 2017, 1,77 milioni di euro per l'anno 2018, 1,74 milioni di euro per l'anno 2019, 1,79 milioni di euro per l'anno 2020, 1,85 milioni di euro per l'anno 2021, 1,89 milioni di euro per l'anno 2022, 1,94 milioni di euro per l'anno 2023, 2,03 milioni di euro per l'anno 2024, 2,06 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,70 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le risorse presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».