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Proposta di modifica n. 10.3 al ddl S.2233 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 22/06/16

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La gravidanza, l'infortunio e la malattia non sono causa di risoluzione del contratto avente ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo continuativa. Fatto salvo il venire meno dell'interesse del creditore, l'esecuzione della prestazione, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, resta sospesa senza diritto al corrispettivo. Decorso il termine di 180 giorni, il contratto si intende risolto».