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Proposta di modifica n. 11.2 al ddl S.2233 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 22/06/16

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Al comma 1, dopo le parole: «a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche» inserire le seguenti: «o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 0,06 milioni di euro per l'anno 2016, a 0,12 milioni per l'anno 2017 e a 0,18 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 0,06 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,18 milioni di euro a decorrere dal 2018, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 0,12 milioni per l'anno 2017».