Proposta di modifica n. 14.9 al ddl S.2233 in riferimento all'articolo 14.
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testo emendamento del 22/06/16

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Al comma 2, dopo le parole: «può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.» inserire le seguenti: «Nel caso di lavoratori con disabilità, il termine di preavviso del recesso del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire una adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura».