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Proposta di modifica n. 5.1 al ddl S.2233 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 22/06/16

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Al comma 1, premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi: ''I limiti di cui al precedente periodo non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista''.

        02. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come risultanti dalle modifiche recate dal comma 01, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

        03. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».