presentato il 22/06/2016 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Annamaria PARENTE (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 22/06/16
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Alle società tra professionisti, incluse le società tra avvocati, residenti nel territorio dello Stato, costituite nella forma di società di persone, i cui soci diretti o indiretti siano esclusivamente soci professionisti, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', ad eccezione degli utili ritratti da società tra professionisti non residenti, non sottoposte ad imposizione unitaria ed autonoma in capo alle stesse nello Stato in cui sono costituite''».